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03-08-2007 PRIMA CASA IMPOSTE E TASSE PRIMA CASA IMPOSTE E TASSE
Con la C.M. 15/E/2005 lAgenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione del 19%, relativa agli interessi passivi e agli oneri accessori dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, spetta nei limiti in cui il finanziamento non ecceda il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. Il "costo di acquisto" deve intendersi (R.M. 23.09.2005) comprensivo anche:
dei compensi pagati per mediazione immobiliare;
delle spese per le pratiche svolte presso il Tribunale o il giudice tutelare (nel caso di contratti in cui vi la presenza di minorenni o di soggetti interdetti o inabilitati);
dei costi sostenuti nell'ambito di procedure esecutive individuali e concorsuali;
dellonorario notarile relativo alla pratica di compravendita.
Oneri notarili
Per quanto concerne le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo (quali l'onorario del Notaio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), sebbene le stesse non afferiscano direttamente all'atto di acquisto dell'immobile, si ritiene tuttavia che, ai fini della determinazione della quota di interessi detraibili, possano essere computate tra gli oneri accessori che concorrono alla determinazione del costo di acquisto dell'abitazione. Ci a prescindere dal fatto che le predette spese, a titolo di oneri accessori agli interessi passivi, abbiano concorso o meno ad incrementare, nell'anno di sostenimento, l'importo della detrazione di cui all'art. 15, c. 1, lett. b) del Tuir. Si rammenta, infatti, che i predetti oneri accessori agli interessi passivi sono detraibili nei limiti del 19% secondo il principio di cassa.
La detrazione, riferita specificamente a tali oneri, deve essere fruita nell'anno in cui gli stessi sono sostenuti (presumibilmente nell'anno in cui il contratto di mutuo stato stipulato). Pertanto, qualora l'importo delle detrazioni sia superiore all'imposta lorda dovuta o al limite fissato dalle singole norme, l'eccedenza non potr essere riportata in detrazione negli esercizi successivi e, quindi, non potr assumere rilevanza in periodi d'imposta diversi da quelli in cui l'onere stato effettivamente sostenuto.

 

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